Sez. L, Sentenza n. 719 del 27/01/1988 (Rv. 457152 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO DI CONNESSIONE COL RICORSO PRINCIPALE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - RICORSO PRINCIPALE DEL LAVORATORE PER MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 E RICORSO INCIDENTALE DEL DATORE DI LAVORO DEDUCENTE LA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - INCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO DI CONNESSIONE COL RICORSO PRINCIPALE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - RICORSO PRINCIPALE DEL LAVORATORE PER MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 E RICORSO INCIDENTALE DEL DATORE DI LAVORO DEDUCENTE LA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - INCLUSIONE.*
Il ricorso incidentale tardivo, proponibile, nei modi e nei termini previsti dall'art. 371 cod. proc. civ., anche quando siano scaduti i termini per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 dello stesso codice, è quello diretto contro lo stesso capo di sentenza impugnato in via principale oppure contro un capo diverso che con il primo sia in rapporto di dipendenza o di connessione. La connessione si configura quando qualsiasi questione processuale o sostanziale, prospettata a motivo del ricorso incidentale, sia tale da impedire l'accoglimento del ricorso principale e la soccombenza della parte contro la quale quest'ultimo è proposto, come si verifica, in particolare, nell'ipotesi in cui il lavoratore ricorrente in via principale si dolga del mancato riconoscimento del danno ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e il datore di lavoro ricorrente in via incidentale deduca la legittimità del licenziamento. (V 1597/86, mass n 444964; (V 1756/85, mass n 439713; (V 883/85, mass n 439060).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)