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Sez. 2, Sentenza n. 1597 del 10/03/1986 (Rv. 444964 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444964-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'impugnazione incidentale tardiva consentita ai sensi dello art. 334 cod. proc. civ. è una controimpugnazione diretta contro lo stesso capo di sentenza già impugnato in via principale, ovvero nei confronti di altro capo che sia in relazione di dipendenza o di connessione con quello che abbia formato oggetto dell'impugnazione principale. Infatti, poiché l'interesse alla impugnazione incidentale sorge in conseguenza e per effetto dell'impugnazione principale, si giustifica la rimessione in termini del diritto di impugnare e la dipendenza dell'impugnazione stessa dalla ammissibilità di quella principale. (Conf 1690/84, mass n 433764; (Conf 1602/84, mass n 433679; (Conf 1246/84, mass n 433388; (Conf 883/84, mass n 439060).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)