diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8975 del 03/12/1987 (Rv. 456279 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - INELEGGIBILITÀ - DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO TERRITORIALE - NATURA DI DIRITTO PRIVATO DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - DISTACCO PRESSO ALTRO ENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456279-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - INELEGGIBILITÀ - DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO TERRITORIALE - NATURA DI DIRITTO PRIVATO DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - DISTACCO PRESSO ALTRO ENTE - IRRILEVANZA.*

In tema di elettorato amministrativo, la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 comma primo n. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154, colpisce i dipendenti dell'ente pubblico territoriale a prescindere dalla natura pubblica o privata del relativo rapporto, e dalla determinata o indeterminata durata di esso. Non vale pertanto ad escludere l'anzidetta causa di ineleggibilità, la circostanza che il dipendente sia stato assunto non per atto unilaterale della amministrazione ma con regime di diritto privato in base alla legge n. 285 del 1977 contenente provvedimenti per l'occupazione giovanile; né rileva il successivo provvedimento di distacco del dipendente presso altro ente, importando solo che al momento della presentazione della candidatura, il candidato figuri come dipendente dell'ente, operando il provvedimento di distacco sull'aspetto funzionale e non su quello genetico del rapporto di servizio che perdura immutato tra gli stessi soggetti originari.*

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1977 num. 285, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)