Sez. 1, Sentenza n. 5449 del 11/03/2005 (Rv. 580142 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Comuni ubicati nella Regione Sicilia - Dipendenti del Comune - Ineleggibilità alla carica di consigliere comunale ex art. 9, primo comma, n. 7 della legge Regione Sicilia n. 31 del 1986 - Ambito di applicazione - Prestatore di lavoro 'temporaneò - Applicabilità - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
La disposizione di cui all'art.9, primo comma, n. 7 della legge della Regione Sicilia n. 31 del 1986 -che prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di coloro che, al momento dell'accettazione della candidatura, sono dipendenti del Comune- non è applicabile a colui il quale svolge attività in favore del Comune in virtù di un contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo ("ex lege" n. 196 del 1997, applicabile nella specie "ratione temporis"), in quanto egli è formalmente dipendente dell'impresa 'fornitricè e non è inserito nell'organico della P.A. 'utilizzatricè dell'opera, restando inoltre la succitata impresa esclusiva titolare del potere disciplinare nei suoi confronti ed essendo la medesima obbligata alla corresponsione del trattamento economico e previdenziale, con la conseguenza che, non sussistendo un rapporto di lavoro subordinato tra detto lavoratore ed il Comune, egli non può essere considerato 'dipendentè dell'ente pubblico locale.
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 24/06/1986 num. 31 art. 9 com. 1 n. 7 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/05/1946 num. 455 art. 14 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)