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Sez. 1, Sentenza n. 9762 del 15/09/1995 (Rv. 494019 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Dipendenti del Comune - Ineleggibilità alla carica di consigliere comunale ex art. 2, primo comma, n. 7 della legge n. 154 del 1981 - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1995-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494019-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

La disposizione di cui all'art. 2, primo comma n. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154 - che prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di coloro che, al momento dell'accettazione della candidatura, sono dipendenti del Comune - data la sua genericità e in difetto di ulteriori specificazioni, si estende a tutte le persone che siano legate all'ente da un rapporto implicante subordinazione, con esclusione quindi delle sole prestazioni di lavoro autonomo, restando indifferente la natura del rapporto di lavoro, se di pubblico impiego o di diritto privato.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)