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Sez. L, Sentenza n. 7981 del 02/04/2013 (Rv. 625776 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Costituzione e scioglimento - Forme - Atto scritto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Abbandono della casa comune e avvio di una autonoma e distinta attività da parte di un familiare - Recesso dal rapporto associativo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625776-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La comunione tacita familiare prevista dall'art. 2140 cod. civ. (abrogato dall'art. 205 della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia) sorge naturalmente e spontaneamente, "per facta concludentia", e, analogamente, si estingue senza necessità di alcun atto formale in quanto collegata al sorgere e al venir meno del vincolo associativo funzionale all'esercizio di un'impresa in collaborazione reciproca fra i vari membri della stessa famiglia in presenza di un patrimonio indiviso e una comunanza di lucri, di perdite, di mensa e di tetto. Ne consegue che la condotta del familiare che si sia allontanato dalla casa comune, abbia costituito un autonomo nucleo familiare ed avviato un'autonoma e distinta attività, estranea a quella gestita dal consorzio parentale di provenienza, con godimento dei relativi proventi, integra i presupposti del recesso dal rapporto associativo, senza che debba essere osservato alcun requisito di forma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)