Sez. L, Sentenza n. 7981 del 02/04/2013 (Rv. 625776 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Costituzione e scioglimento - Forme - Atto scritto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Abbandono della casa comune e avvio di una autonoma e distinta attività da parte di un familiare - Recesso dal rapporto associativo - Configurabilità.
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La comunione tacita familiare prevista dall'art. 2140 cod. civ. (abrogato dall'art. 205 della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia) sorge naturalmente e spontaneamente, "per facta concludentia", e, analogamente, si estingue senza necessità di alcun atto formale in quanto collegata al sorgere e al venir meno del vincolo associativo funzionale all'esercizio di un'impresa in collaborazione reciproca fra i vari membri della stessa famiglia in presenza di un patrimonio indiviso e una comunanza di lucri, di perdite, di mensa e di tetto. Ne consegue che la condotta del familiare che si sia allontanato dalla casa comune, abbia costituito un autonomo nucleo familiare ed avviato un'autonoma e distinta attività, estranea a quella gestita dal consorzio parentale di provenienza, con godimento dei relativi proventi, integra i presupposti del recesso dal rapporto associativo, senza che debba essere osservato alcun requisito di forma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)