Sez. 2, Sentenza n. 4703 del 21/07/1981 (Rv. 415429 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - SCIOGLIMENTO - FORME - ATTO SCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - SCIOGLIMENTO - FORME - ATTO SCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La nascita e l'Estinzione della comunione tacita familiare, essendo collegate al sorgere ed al venir meno del vincolo associativo, non hanno diretta incidenza sulla Costituzione e sullo scioglimento della eventuale comunione di diritti reali su beni determinati, in quanto, se esistono beni di proprieta comune, la comunione permane fino al suo scioglimento mediante divisione, anche dopo l'Estinzione della comunione tacita familiare. Pertanto, al fine dello scioglimento della comunione tacita familiare non e necessario alcun atto scritto a norma dell'art 1350 n 11 cod civ. (V 2242/78, mass n 391633).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 11, Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)