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Sez. 4, Sentenza n. 2080 del 03/09/1996 Cc. (dep. 09/09/1996) Rv. 206455 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Aggravante di cui all'art. 378, comma secondo, cod. pen. - Aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 - Incompatibilità tra le due circostanze aggravanti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-09-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206455-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

Non sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante di cui all'art. 378, comma secondo, cod. pen., e quella prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Infatti, nel primo caso è sufficiente che il favoreggiamento sia stato compiuto in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso, vale a dire per il solo fatto che il soggetto "favorito" abbia fatto parte dell'organizzazione criminosa, mentre nella seconda ipotesi occorre che l'azione realizzata sia diretta, in modo oggettivo ad agevolare l'attività posta in essere dal sodalizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 com. 2, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)