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Sez. 6, Sentenza n. 5991 del 14/03/1997 Ud. (dep. 20/06/1997) Rv. 208202 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Diretto a proteggere la latitanza di un boss mafioso di primo piano - Aggravante dell'agevolazione a delinquere prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 - Automatica sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208202-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

In materia di favoreggiamento aggravato dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente della importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991 n. 203 dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante solo nel secondo caso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)