Sez. 6, Sentenza n. 44753 del 15/10/2003 Ud. (dep. 20/11/2003) Rv. 227173 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 - Agevolazione di persona appartenente ad associazione di tipo mafioso - Automatica configurabilità della circostanza - Esclusione - Strumentalità della condotta all'agevolazione del sodalizio criminoso - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
In tema di favoreggiamento personale, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in Legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) non si applica automaticamente ogni qualvolta venga favorito l'appartenente a un'associazione mafiosa (situazione che di per sè configura la diversa aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 378 cod. pen.), essendo invece necessario l'accertamento dell'oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dal sodalizio criminoso. (Fattispecie concernente la messa a disposizione di alcuni appartamenti, motivata da ragioni affettive, in favore di un latitante, appartenente ad associazione di tipo mafioso).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)