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Sez. U, Sentenza n. 4481 del 07/07/1988 (Rv. 459443 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - REVISIONE DEL PREZZO - RICONOSCIMENTO - SUCCESSIVO CORREZIONE DI ERRORI COMMESSI NELLA LIQUIDAZIONE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1988-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459443-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - REVISIONE DEL PREZZO - RICONOSCIMENTO - SUCCESSIVO CORREZIONE DI ERRORI COMMESSI NELLA LIQUIDAZIONE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

In tema d'appalto d'opera pubblica, e qualora l'amministrazione, dopo aver positivamente esercitato il potere discrezionale di riconoscere all'appaltatore la revisione del prezzo, corrispondendo la somma a tal fine determinata, provveda unilateralmente a ridurre il "quantum", non in via di autotutela, con annullamento o revoca del precedente atto, ma a titolo di correzione di errori commessi, la pretesa dell'amministrazione medesima, per la restituzione di parte dell'importo erogato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe posizioni di diritto soggettivo inerenti all'ammontare del compenso revisionale, e configura una Azione di ripetizione d'indebito, con il conseguenziale Onere a carico dell'istante di provare la non spettanza della maggior somma in origine liquidata. (V 4099/87, mass n; (V 4088/85, mass n 441610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)