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Sez. U, Sentenza n. 81 del 19/02/1999 (Rv. 523365 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Revisione prezzi - Riconoscimento con delibera comunale - Sospensione dell'esecutività della delibera - In sede di controllo di legittimità - Del CORECO - Per mancata acquisizione del prescritto parere - Richiesta di chiarimenti al Comune - Acquisizione successiva del parere con esito negativo - Conseguente deliberazione comunale di <<revoca>> del riconoscimento della revisione - Efficacia "ex tunc" - Approvazione del CORECO - Conseguenze - Inesistenza del riconoscimento del diritto alla revisione - Controversia introdotta prima della revoca dall'appaltatore avanti al giudice ordinario - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523365-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In tema di procedimento di concessione della revisione dei prezzi dell'appalto di un'opera pubblica, qualora un comune accolga, con una parte di una delibera della propria giunta, ratificata dal Consiglio Comunale, l'istanza di revisione dei prezzi dell'appaltatore, provvedendo alla sua liquidazione, e, successivamente, il Comitato Regionale di Controllo, nello svolgimento del potere di controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, rilevi l'inesistenza negli atti del prescritto parere del Comitato Tecnico Regionale e richieda chiarimenti al riguardo, si verifica la sospensione della esecutività della delibera stessa e dello stesso procedimento di controllo, in attesa delle deduzioni del Comune. Ne segue che, qualora il Comune, riconosciuta la sussistenza del vizio procedimentale, richieda il suddetto parere e, dopo averlo ottenuto in senso negativo (nella specie per non avere l'appaltatore presentato l'istanza di revisione prima della firma del certificato di collaudo dei lavori, ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1051), proceda in via di autotutela alla revoca "ex tunc" del punto della deliberazione originaria concernente il riconoscimento della revisione, e la nuova deliberazione, inviata per l'esercizio del controllo, venga approvata dal Comitato di Controllo, con il nuovo contenuto (non essendovi più ragione per un annullamento, in ragione della disposta revoca), si determina una situazione, nella quale non può dirsi verificato alcun riconoscimento né formale né implicito del diritto alla revisione (non potendo, sotto quest'ultimo profilo, attribuirsi questo significato alla deliberazione invalida), con la conseguenza che, essendo ancora in discussione la stessa sussistenza della pretesa dell'appaltatore e non il suo "quantum", sulla controversia, pur iniziata avanti al giudice ordinario dall'appaltatore per la condanna del Comune al pagamento del compenso revisionale, prima della deliberazione di revoca, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, avendo la posizione dell'appaltatore conservato sempre consistenza di interesse legittimo, in ragione della sospensione della esecutività della prima deliberazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 10/02/1953 num. 62 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)