Sez. 3 - , Sentenza n. 6913 del 06/11/2018 Ud. (dep. 13/02/2019) Rv. 275001 - 01
LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO | Art. 4 della legge n. 628 del 1961 – Rifiuto di informazioni richieste – Configurabilità del reato – Limiti.
LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO
In tema di igiene e sicurezza sul lavoro, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, il rifiuto del datore di lavoro deve riferirsi a richieste di informazioni effettuate dagli ispettori del lavoro in occasione dello svolgimento di attività di accertamento e investigazioni rientranti nell'ambito della vigilanza amministrativa, dovendosi invece escludere la ricorrenza di detto reato nel caso in cui l'Ispettorato agisca come organo di polizia giudiziaria in un procedimento penale a carico del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1961 num. 628 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)