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Sez. 3, Sentenza n. 13102 del 17/01/2017 Ud. (dep. 17/03/2017) Rv. 269333 - 01

LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO | Art. 4 della legge n. 628 del 1961 - Mancata consegna di documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti - Integrazione del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269333-01

LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO

Il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro) è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal predetto Ispettorato nell'esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall'art. 4 della legge citata, e anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dall'articolo 8 del d.P.R. n. 520 del 1955, rimanendo escluso solo nel caso in cui l'omissione non attenga a specifiche istanze dell'Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della "documentazione di lavoro". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la configurazione del reato in una fattispecie di inottemperanza alla richiesta di esibizione della documentazione, comprensiva del libro unico del lavoro, relativa all'avviamento dei lavoratori e alla regolarità contributiva dell'impresa).

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1961 num. 628 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)