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Sez. 3, Sentenza n. 35170 del 30/03/2017 Ud. (dep. 18/07/2017) Rv. 270691 - 01

LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO | Art. 4 della legge n. 628 del 1961 - Mancata consegna di documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti - Integrazione del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270691-01

LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO

È configurabile il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro) anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto Ispettorato da parte del datore di lavoro. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'inclusione dei datori di datori tra i destinatari delle richieste di cui al citato art. 4 non contrasta con il diritto costituzionale di difesa sul presupposto che, in tal modo, si imporrebbe agli stessi un obbligo di possibile autodenuncia quanto ad eventuali mancanze od omissioni, in quanto le suddette richieste rientrano nell'ambito della vigilanza amministrativa demandata all'Ispettorato e, come tali, da un lato assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato a ogni cittadino sottoposto ad atti di controllo amministrativi per fini di interesse generale, e dall'altro risultano carenti del presupposto perché venga in discussione il predetto diritto costituzionale).

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1961 num. 628 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)