Sez. L, Sentenza n. 3457 del 18/05/1988 (Rv. 458807 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONI) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA - LIMITI - REVOCA DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ILLEGITTIMO PER INTIMAZIONE SENZA PREVIA CONTESTAZIONE - REITERAZIONE DEL LICENZIAMENTO DOPO LA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A REITERAZIONE DEL LICENZIAMENTO DOPO CIRCA UN ANNO E MEZZO DALLA SUA PRIMA INTIMAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONI) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA - LIMITI - REVOCA DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ILLEGITTIMO PER INTIMAZIONE SENZA PREVIA CONTESTAZIONE - REITERAZIONE DEL LICENZIAMENTO DOPO LA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A REITERAZIONE DEL LICENZIAMENTO DOPO CIRCA UN ANNO E MEZZO DALLA SUA PRIMA INTIMAZIONE.*
Con riguardo al requisito dell'immediatezza del recesso del datore di lavoro, ove quest'ultimo revochi il licenziamento disciplinare perché nullo in quanto intimato senza la contestazione dell'addebito e lo rinnovi dopo aver eliminato il vizio che ne comportava l'Invalidità, ossia dopo aver provveduto alla previa contestazione dei fatti addebitati al lavoratore, la tempestività del nuovo atto di recesso va valutata tenendo conto del lasso di tempo intercorrente tra la contestazione ed il secondo licenziamento. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che non difettasse il requisito dell'immediatezza in un'ipotesi in cui il datore di lavoro aveva revocato il licenziamento dopo circa un anno e mezzo dalla sua intimazione e, dopo aver provveduto alla contestazione dell'addebito in precedenza omessa, aveva reiterato il licenziamento stesso). (V 3647/87, mass n 452583; (V 2433/87, mass n 451598).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)