Sez. L, Sentenza n. 2433 del 07/03/1987 (Rv. 451598 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA - ESTREMI.*
L'immediatezza, che condiziona la validità e la tempestività del licenziamento in tronco per giusta causa, deve essere intesa in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo di tempo reso necessario dall'accertamento dei fatti da contestare e dalla valutazione degli stessi. (Conf 4150/86, mass n 444936; (Conf 5204/85, mass n 442507; (Conf 5851/83, mass n 430698; (Conf 4909/81, mass n 415652).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)