diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14537 del 11/07/2005 (Rv. 583938 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Ricorso per cassazione avverso pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Decesso di uno di coniugi - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Stato
decisa il 2005-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583938-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Quando nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili di un matrimonio intervenga il decesso di uno dei coniugi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)