Sez. 1, Sentenza n. 1001 del 22/02/1989 (Rv. 461971 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DELL'INTERDICENDO NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - CONSEGUENZE.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DELL'INTERDICENDO NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - CONSEGUENZE.*
Nel procedimento di interdizione, ove l'interdicendo muoia nel corso del giudizio di Cassazione, si determina la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della necessità della pronuncia del giudice, con conseguenziale Estinzione dell'intero procedimento e senza che passi in giudicato la sentenza impugnata. (Conf 5884/1982, mass n 423643; (Conf 2088/1977, mass n 385817).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)