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Sez. L, Sentenza n. 2067 del 26/02/1987 (Rv. 451341 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE AL MINIMO - EFFETTO ESCLUSIVO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314 DEL 1985 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1987-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451341-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE AL MINIMO - EFFETTO ESCLUSIVO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314 DEL 1985 - PORTATA.*

La portata delle pronunce d'incostituzionalità non può essere estesa oltre i limiti risultanti dal dispositivo delle sentenze della Corte costituzionale. Pertanto, in tema di cumulo di pensioni, non è consentito desumere dalle varie pronunce d'incostituzionalità (sentenze nn. 230 del 1974, 263 del 1976, 34 del 1981 e 102 del 1982) riguardanti l'art. 2 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 un principio generale estensibile a fattispecie non specificamente considerate da dette pronunce e deve invece ritenersi che il diritto all'integrazione al minimo in tutti i casi di concorso di più trattamenti pensionistici sia stato riconosciuto (fino all'entrata in vigore del nuovo regime introdotto dal d.l. 12 settembre 1983, convertito con legge 11 novembre 1983 n. 638) soltanto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985, la quale ha, fra l'altro, dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale (cosiddetta conseguenziale) dello stesso art. 2, secondo comma, lett. A), della legge n. 1338 del 1962, nelle parti non dichiarate illegittime dal primo punto del dispositivo e dalle precedenti sentenze costituzionali sopra citate, nonché dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976. (V 3681/85, mass n 441271; (V 2451/85, mass n 440295).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)