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Sez. 5, Sentenza n. 26183 del 12/12/2014 (Rv. 633619 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali - Criteri identificativi - Oggetto, scopo e luogo della prestazione - Qualificazione soggettiva ed eventuali modalità di svolgimento dei lavori in subappalto - Irrilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633619-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

In materia di I.V.A., l'esenzione per difetto del requisito di territorialità, prevista dall'art. 7, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, di cui all'art. 9 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, opera in ragione dei criteri oggettivi della prestazione di servizio, identificata secondo la sua natura ed il suo scopo (nella specie, lavori relativi al funzionamento e alla manutenzione degli impianti) e del relativo luogo di esecuzione, assimilato a territorio non statale ("porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine"), essendo, invece, irrilevante, ai fini della non imponibilità, la qualificazione soggettiva del committente o del prestatore del servizio e conseguentemente le eventuali modalità di esecuzione in subappalto, ove questo abbia ad oggetto i medesimi servizi dell'appalto principale, sicché non sono imponibili non solo le fatture emesse dall'appaltatore nei confronti del committente, ma anche quelle emesse dal sub-appaltatore nei confronti dell'appaltatore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 633 art. 7, DPR 29/09/1972 num. 633 art. 9, DPR 27/04/1990 num. 90 art. 3 com. 13, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)