Sez. 2, Sentenza n. 2057 del 28/03/1980 (Rv. 405703 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DIVIETO - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DIVIETO - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
La regola secondo cui la prestazione non puo piu essere adempiuta dopo la domanda di risoluzione (art 1453, ultimo comma, cod civ) non va intesa nel senso che, domandata la risoluzione, diventa grave l'inadempimento denunciato a causa del divieto assoluto di adempiere, bensi nel senso che la domanda di risoluzione segna il momento in cui il contratto non e piu operante, e quindi vengono meno le obbligazioni che ne derivavano, sempreche, peraltro, sussistano i presupposti indicati nella norma, e cioe la colpa e la gravita dell'inadempimento. Cio non esclude che, qualora tali presupposti non siano gia definiti, non solo debba farsi ricorso anche ai comportamenti successivi alla domanda per determinare la entita dell'inadempimento pregresso (in senso peggiorativo o in senso riduttivo), ma, soprattutto, comporta che il contratto non sia sciolto e quindi sia sempre possibile l'adempimento tardivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)