Sez. 2, Sentenza n. 8955 del 29/08/1990 (Rv. 469121 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA - OBBLIGO RELATIVO - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA - OBBLIGO RELATIVO - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Il divieto per il debitore di adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione (art. 1453, terzo comma, cod. civ.) - divieto che si basa sulla Mancanza di interesse del creditore ad ottenere l'adempimento - non è assoluto, presupponendo la fondatezza di tale domanda in base ai fatti dedotti, con la conseguenza che nel caso in cui la domanda non sia fondata, per cui il comportamento del debitore anteriore alla domanda non giustifichi il disinteresse del creditore all'adempimento, lo stesso debitore non è esonerato dall'Obbligo di adempiere (o di farne congrua offerta), potendo il suo persistente atteggiamento negativo trasformare il suo precedente inadempimento "non grave" in inadempimento "grave", e perciò tale da legittimare l'accoglimento della domanda di risoluzione. (V 2145/87, mass n 451373; (V 3058/85, mass n 440760; (V 2057/80, mass n 405703).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)