Sez. 2, Sentenza n. 8233 del 06/11/1987 (Rv. 455847 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - RIVENDICAZIONE - ACQUIRENTE DI UN IMMOBILE - TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI ACQUISTO PRIMA DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DI RIVENDICAZIONE - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - RIVENDICAZIONE - ACQUIRENTE DI UN IMMOBILE - TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI ACQUISTO PRIMA DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DI RIVENDICAZIONE - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO.*
L'acquirente di un immobile che abbia trascritto l'atto di acquisto prima della trascrizione della domanda di rivendicazione dello stesso immobile proposta contro il proprio dante causa, è litisconsorte necessario nel relativo giudizio, talché ove non sia stato chiamato ad integrare il contraddittorio e abbia poi proposto opposizione di terzo avverso la sentenza d'appello così pronunciata inter alios, il giudice d'appello in Sede di opposizione deve limitarsi ad esaminare la sentenza opposta con il riscontro dell'ammissibilità dell'opposizione, rimettendo, in applicazione dell'art. 354 cod.proc.civ., la causa al giudice di primo grado. (V 4896/83, mass n 429784; (V 5618/79, mass n 402214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2643 n. 1, Cod. Civ. art. 2653 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)