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Sez. L, Sentenza n. 5923 del 09/11/1981 (Rv. 416691 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONTROVERSO - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICAZIONE DI UN RAPPORTO COME DI AGENZIA O DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416691-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONTROVERSO - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICAZIONE DI UN RAPPORTO COME DI AGENZIA O DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI.*

Il potere del giudice in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto controverso può essere esercitato solo nell'ambito della questione proposta e nei limiti dei fatti dedotti, in modo che rimanga rispettato il principio del contraddittorio e quello della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, restando conseguentemente esclusa la possibilità di porre a fondamento della decisione fatti diversi da quelli suddetti o di prescindere da quelli ritualmente acquisiti al processo e concordemente ammessi dalle parti in materia di diritti disponibili. (nella specie, affermando tale principio, la Corte suprema ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito, controvertendo le parti in ordine alla qualificazione da assegnare - rapporto di Agenzia o semplice procacciamento di affari - allo svolgimento di una attività diretta a promuovere affari per conto del proponente, ritennero la medesima oggetto di un contratto innominato, assimilabile a quello estimatorio, sulla base di una situazione di fatto sostanzialmente diversa da quella prospettata dalle parti stesse). (V 2654/71, mass n 353794; (V 2300/71, mass n 353153).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1556, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1745, Cod. Civ. art. 1752, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)