Sez. 1, Sentenza n. 2300 del 14/07/1971 (Rv. 353153 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI ED OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI - RISPETTO DEI FATTI DEDOTTI DALLE PARTI E DELLE QUESTIONI GIURIDICHE PROSPETTATE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI ED OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI - RISPETTO DEI FATTI DEDOTTI DALLE PARTI E DELLE QUESTIONI GIURIDICHE PROSPETTATE.*
Il potere del giudice in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto controverso puo essere esercitato solo nell'ambito delle questioni proposte e nei limiti dei fatti dedotti, in modo che rimanga rispettato il principio del contraddittorio, nonche quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il giudice, infatti, non puo porre a base della decisione fatti diversi da quelli dedottì ne - pur potendo valutarli sotto il profilo giuridico esatto - puo prescindere dai fatti ritualmente acquisiti al processo, e concordemente ammessi dalle parti in materia di diritti disponibili.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)