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Sez. 3, Sentenza n. 4678 del 08/05/1998 (Rv. 515263 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE | Art. 11 D.L. n. 333 del 1992 - Locazioni abitative transitorie per motivi di studio o di lavoro - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515263-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE

L'art. 11 comma secondo del D. L. 11 luglio 1992, n. 333, conv. nella legge 8 agosto 1992, n. 359, concernente la possibilità per le parti di concludere accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978 e, dunque, di pattuire il canone in misura diversa da quello "equo" purché il locatore rinunzi alla facoltà di disdire il contratto alla prima scadenza, si riferisce alle sole locazioni abitative ordinarie, per le quale la legge impone una durata di almeno quattro anni, e non alle locazioni abitative transitorie per motivi di studio o di lavoro, nella quali l'assenza di durata minima prestabilita e la libera determinazione della data della cessazione degli effetti del rapporto locativo non consente che il conduttore tragga il vantaggio di un rapporto apprezzabilmente duraturo a fronte del maggior canone corrisposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)