Sez. 3, Sentenza n. 12236 del 02/12/1998 (Rv. 521340 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE | Proroga biennale dei contratti di locazione precedenti l'entrata in vigore del D.L. 333 del 1992, convertito in legge 359 del 1992 (art. 11, comma secondo bis) - Ambito di applicazione - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Ragioni storiche ed esegetiche - Immobili adibiti ad uso diverso - Esclusione.
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE
La proroga biennale della scadenza contrattuale dei contratti di locazione, stabilita dall'art. 11, comma secondo bis, legge 8 agosto 1992 n. 359, stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, concerne soltanto gli immobili adibiti ad uso di abitazione, com'è desumibile sia dalla Relazione al Parlamento sul D.L. 11 luglio 1992 n. 333, che chiarisce di voler incidere sulla disciplina dell'equo canone, destinato progressivamente ad esser liberalizzato, onde assicurare una più adeguata possibilità di reddito all'edilizia abitativa, a fronte dell'inasprimento fiscale sulla proprietà immobiliare, introdotto con il medesimo decreto legge, per prevenire la contrazione della disponibilità di alloggi abitativi da condurre in locazione ed assicurare la continuità degli investimenti nel settore, sia per ragioni di ordine esegetico, desumibili dal richiamo contenuto nel comma secondo dell'art. 11 precitato, all'art. 24 legge 27 luglio 1978 n. 392, concernente l'aggiornamento del canone di immobili ad uso abitativo, e non dell'art. 32, e dall'omessa previsione, per la stipula degli accordi in deroga, dell'assistenza delle organizzazioni di categoria dei conduttori commercianti, artigiani e professionisti (vedi Corte Costituzionale 21 luglio 1993 n. 323).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)