Sez. L, Sentenza n. 1042 del 13/02/1990 (Rv. 465298 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - PRESUPPOSTO - RIFERIMENTO A CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILI AD ALTRI LAVORATORI E PREVEDENTI UN MIGLIOR TRATTAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - PRESUPPOSTO - RIFERIMENTO A CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILI AD ALTRI LAVORATORI E PREVEDENTI UN MIGLIOR TRATTAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
L'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione postula l'accertamento che la retribuzione di fatto percepita dal lavoratore manchi dei requisiti della proporzionalità e della sufficienza; il che non può essere ritenuto in base alla sola considerazione che la contrattazione collettiva applicabile ad altri lavoratori della stessa categoria preveda per questi un migliore trattamento, atteso che l'utilizzazione come parametro del trattamento previsto da un contratto collettivo deve essere necessariamente preceduta dall'accertamento dell'insussistenza dei requisiti predetti. (Conf 1009/86, mass n 444529; (V 1934/85, mass n 439848).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)