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Sez. L, Sentenza n. 1009 del 19/02/1986 (Rv. 444529 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA APPLICABILE AD ALTRI LAVORATORI DELLA STESSA CATEGORIA - INFLUENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444529-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA APPLICABILE AD ALTRI LAVORATORI DELLA STESSA CATEGORIA - INFLUENZA - LIMITI.*

L'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione postula l'accertamento che la retribuzione di fatto percepita dal lavoratore manchi dei requisiti della proporzionalità e della sufficienza; il che non può essere ritenuto in base alla sola considerazione che la contrattazione collettiva applicabile ad altri lavoratori della stessa categoria preveda per questi un migliore trattamento, atteso che l'utilizzazione come parametro del trattamento previsto da un contratto collettivo è necessariamente successiva all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti predetti. (V 1934/85, mass n 439848).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)