Sez. L, Sentenza n. 1934 del 09/03/1985 (Rv. 439848 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DOMANDA DI ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO - PROVA DELLA QUALITÀ E DELLA QUANTITÀ DEL LAVORO PRESTATO - ONERE DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO RELATIVO E DETERMINAZIONE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - COMPITI ESCLUSIVI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DOMANDA DI ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO - PROVA DELLA QUALITÀ E DELLA QUANTITÀ DEL LAVORO PRESTATO - ONERE DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO RELATIVO E DETERMINAZIONE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - COMPITI ESCLUSIVI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Essendo necessario presupposto di fatto della domanda di adeguamento retributivo la previsione di una remunerazione insufficiente rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato, queste ultime devono essere provate in giudizio dal lavoratore, sia che alla Determinazione della giusta retribuzione si debba pervenire mediante applicazione di un contratto collettivo (eventualmente quale parametro, per non essere direttamente applicabile al rapporto controverso) sia che debba farsi ricorso all'equo apprezzamento del giudice. L'accertamento del detto presupposto e la Determinazione dell'equa retribuzione implicano tipici giudizi di merito, rispetto ai quali sono proponibili con il ricorso per Cassazione soltanto le censure di cui al n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ., da esporre in modo specifico e completo. (V 6445/84, mass n 438026; (V 2032/81, mass n 412753).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)