Sez. 6, Sentenza n. 3942 del 02/11/1995 Cc. (dep. 27/11/1995) Rv. 203319 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Indagato agli arresti domiciliari - Autorizzazione ad assentarsi - Provvedimento di diniego - Impugnazione - Esclusione - Ragioni.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
Il provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell'autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo degli arresti è inoppugnabile. Contro di esso invero non è prevista impugnazione alcuna, né può ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. in quanto lo stesso non decide sulla libertà personale, ma si limita a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, ossia di un beneficio che non si configura come diritto dell'imputato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)