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Sez. 6, Sentenza n. 20550 del 21/05/2010 Cc. (dep. 28/05/2010) Rv. 247100 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione a recarsi al lavoro - Diritto alla conservazione del posto di lavoro - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247100-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di arresti domiciliari, benché la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configuri in via di principio come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, il giudice, nel valutare la compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva, deve riconoscere rilevanza alla situazione di colui che invochi la possibilità di continuare a svolgere un lavoro già intrapreso da anni in regime contrattuale garantito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice dell'appello cautelare aveva respinto, senza adeguata e logica motivazione, l'istanza dell'imputato ad essere autorizzato a riprendere la propria attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato svolta da quasi venti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)