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Sez. 3, Sentenza n. 3024 del 15/03/1995 (Rv. 491170 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE | Effetti - Decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod.civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491170-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE

L'ammissione dell'imprenditore alla procedura di amministrazione controllata ai sensi dell'art. 187 legge fall. - il cui presupposto e la temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni - comporta la decadenza del medesimo dal beneficio del termine, prevista dall'art. 1186 cod. civ. con riferimento all'ipotesi in cui il debitore sia divenuto insolvente, non sussistendo incompatibilità tra tale decadenza e il cosiddetto blocco dei pagamenti che caratterizza la procedura di amministrazione controllata, dato che in realtà questa preclude solo, per i titoli o le cause anteriori alla data del decreto del tribunale, le azioni esecutive sul patrimonio del debitore, senza incidere sull'esigibilità dei crediti, sulla consequenziale decorrenza degli interessi e sull'ammissibilità di azioni giudiziarie di cognizione, tanto di accertamento che di condanna. (Nella specie sulla base del principio esposto la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto del creditore di far valere una garanzia fideiussoria a seguito dell'ammissione alla amministrazione controllata del debitore principale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186, Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)