Sez. 1, Sentenza n. 2202 del 14/02/2003 (Rv. 560496 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Pesca - Nozione di pesca marittima - Attività diretta in modo non equivoco alla pesca - Attività punibile - Requisiti - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazionè.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Integra la fattispecie prevista dall'art.15 L.963/1965 l'attività di pesca allorché, pur senza la cattura di esemplari di specie marina, sia iniziata o sia in corso l'azione materiale diretta alla loro cattura, che si manifesta nel compimento di atti idonei e univoci diretti allo scopo indicato, da individuare con giudizio di fatto riservato al giudice di merito censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi motivazionali.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)