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Sez. 1, Sentenza n. 3445 del 09/03/2001 (Rv. 544621 - 01)

PESCA - MARITTIMA - IN GENERE | Nozione di pesca marittima - Attività diretta in modo univoco alla pesca - Estensione - Fattispecie in tema di pesca notturna con fonte luminosa.
Stato
decisa il 2001-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544621-01

PESCA - MARITTIMA - IN GENERE

L'ambito della condotta vietata dall'art. 1 della legge 963 del 1965 - a norma del quale è da considerare pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito - comprende non soltanto l'azione materiale attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari marittimi, ma anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata dai requisiti dell'idoneità e dell'univocità, secondo quanto dispone l'art 56 cod. pen. in tema di delitto tentato (nella specie la S.C. in applicazione del principio sopra indicato ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione proposta da un soggetto avverso l'ordinanza con la quale era ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per essere stato sorpreso in zona vietata con le lampare accese, ossia in un atteggiamento preordinato all'apprensione di pesci dopo averli attirati verso la barca mediante una sorgente luminosa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)