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Sez. 1, Sentenza n. 2359 del 21/01/1997 Ud. (dep. 12/03/1997) Rv. 206992 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Violazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447 sull'inquinamento acustico - Configurabilità del reato di cui all'art.659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) - Esclusione - Violazione amministrativa - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206992-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

In tema di reati concernenti le attività rumorose, la legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) è di immediata applicazione, in quanto l'emanazione dei regolamenti di esecuzione della stessa, di cui parla l'art. 11 della legge, non ne condiziona l'entrata in vigore. Ne consegue che la violazione, amministrativamente sanzionata con il pagamento a carico del trasgressore di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000., di cui al comma secondo dell'art. 10 della citata legge - che punisce la condotta di "chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'art. 2 comma primo lettere e) ed f), fissati in conformità al disposto dell'art. 3 comma primo lettera a)" - è norma di immediata applicabilità, pur se, non essendo stati ancora adottati i provvedimenti ed i regolamenti da parte degli enti competenti, rimangono in vigore i valori limite dell'inquinamento acustico previsti dal D.P.C.M. del 1991: detta norma, rispetto a quanto previsto dal secondo comma dell'art.659 cod. pen. - limitatamente "alle prescrizioni dell'Autorità" concernenti la regolamentazione dei valori limite in tema di inquinamento acustico - si presenta come disposizione speciale ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n.689, che, in concorrenza con norma penale regolatrice del medesimo fatto, deve essere applicata a preferenza di quella generale. (Nella fattispecie, il Pretore aveva condannato l'imputato, ritenendolo responsabile del reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., per aver, quale amministratore unico di una società esercente l'attività di tiro a volo, disturbato il riposo e l'occupazione delle persone, mediante gli spari dei clienti dell'esercizio, la cui rumorosità superava i limiti previsti dal D.P.C.M. dell'1 marzo 1991. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, ed in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, trattandosi di fatto non previsto dalla legge come reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659, Legge 26/10/1995 num. 447 art. 10, Legge 26/10/1995 num. 447 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)