Sez. 1, Sentenza n. 43202 del 08/11/2002 Ud. (dep. 19/12/2002) Rv. 222946 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Esercizio di autodromo con superamento dei valori-limite della rumorosità - Sussistenza del reato - Esclusione - Ragione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
Il superamento dei valori-limite di rumorosità prodotto nell'attività di esercizio di un autodromo non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che è depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, data l'identità dell'illecito previsto da quest'ultima disposizione e di quello previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, che è sanzionato solo in via amministrativa, residuando un circoscritto ambito di applicazione della norma penale ai soli casi di violazione, nell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, di disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti i limiti di emissioni o immissioni sonore (ad es., orari consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 26/10/1995 num. 447 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)