Sez. 1, Sentenza n. 1295 del 03/03/1998 Cc. (dep. 08/04/1998) Rv. 210237 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso - Superamento dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore - Sussistenza del reato - Esclusione - Illecito amministrativo - Configurabilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
La condotta prevista dall'art.659, comma II, cod.pen., limitatamente a quella costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi (e con salvezza, quindi, della inosservanza di altre disposizioni della legge o dell'autorità, come, ad esempio, quelle concernenti la limitazione degli orari), non costituisce più reato ma illecito amministrativo ai sensi dell'art.10, comma 2, della L.26 ottobre 1995 n.447.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 2, Legge 26/10/1995 num. 447 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)