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Sez. 1, Sentenza n. 4609 del 07/05/1998 (Rv. 515187 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Notifica presso il procuratore costituito - Necessità - Erronea indicazione del procuratore in sentenza - Rilevanza - Esclusione - Pluralità di procuratori costituiti - Avvenuta notificazione ad entrambi - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla prima delle notifiche - Qualità di non domiciliatario del procuratore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515187-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

La notificazione della sentenza al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione deve essere fatta, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., al procuratore costituito, e - pertanto - al procuratore effettivamente costituito nel giudizio e al correlato domicilio - e non invece al diverso procuratore o al diverso domicilio erroneamente indicati in sentenza. Inoltre, qualora la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, ove la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)