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Sez. 2, Sentenza n. 5759 del 23/03/2004 (Rv. 571424 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Pluralità di procuratori costituiti - Avvenuta notificazione ad entrambi - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla prima delle notifiche - Qualità di non domiciliatario del procuratore - Irrilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571424-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Quando la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, ove la notifica della sentenza (nella specie, d'appello) sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione)decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest'ultimo non può restare inerte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)