Sez. 3, Sentenza n. 1816 del 12/06/1971 (Rv. 352336 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - ESTINZIONE PER DECORSO DEL TERMINE DI RIASSUNZIONE O PRESCRIZIONE DEL PROCESSO - DECLARATORIA DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER LA RIASSUNZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - ESTINZIONE PER DECORSO DEL TERMINE DI RIASSUNZIONE O PRESCRIZIONE DEL PROCESSO - DECLARATORIA DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER LA RIASSUNZIONE.*
Pur non contenendo l'art 307 cod proc civ una espressa indicazione del giudice cui spetta di dichiarare l'Estinzione del processo dopo il decorso del termine di cui all'art 305 stesso codice, competente al riguardo e lo stesso giudice dinanzi al quale il processo avrebbe dovuto riassumersi, in quanto solo ad esso e dato di accertare agevolmente se in concreto si siano o non verificati i presupposti di legge per la dichiarazione di Estinzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)