Sez. 1, Sentenza n. 2040 del 28/03/1984 (Rv. 434106 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - COMPETENZA - DELLO STESSO GIUDICE COMPETENTE PER LA RIASSUNZIONE - DEROGHE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - COMPETENZA - DELLO STESSO GIUDICE COMPETENTE PER LA RIASSUNZIONE - DEROGHE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La declaratoria di Estinzione del processo interrotto, per mancata riassunzione nei termini (artt. 305, 307 cod. proc. civ.), spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare detta riassunzione, senza che tale Competenza possa trovare deroga per eventuali ragioni d'incompetenza sulla domanda (nella specie, sotto il dedotto profilo della sua devoluzione al tribunale fallimentare, in processo interrotto per sopravvenuto fallimento di una delle parti). (V 1816/71, mass n 352336).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)