Sez. 1 - , Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020 (Rv. 659239 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda - Provvedimento dell’Unità Dublino di trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico da parte di altro Stato - Impugnazione - Ambito del sindacato del giudice ordinario - Limiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento di un richiedente protezione internazionale in altro Stato - che abbia accettato la domanda proposta dall'Italia di ripresa in carico ex art. 18 reg. Ce n. 604/2013 - il giudice ordinario nazionale non può annullare il provvedimento dell'Amministrazione sulla base della violazione di norme procedurali verificatasi nel corso della procedimento (nella specie, il tribunale aveva riscontrato la dedotta violazione degli artt. 4 e 5 del reg. Dublino III, rispettivamente, relativi alla omessa comunicazione di informazioni sulla procedura ed all'omesso colloquio con il richiedente), atteso che la competenza ad individuare lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, spetta, in base all'art. 3, comma 3 del d. lgs. n. 25 del 2008, all'Unità Dublino e che il sindacato del giudice ordinario deve ritenersi limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sempre che tale situazione sia tale da superare l'art. 78 del TFUE.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)