Sez. 2, Sentenza n. 5091 del 03/03/2010 (Rv. 611681 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - EFFETTI - IN GENERE | Azione di petizione ereditaria - Disposizioni in materia di possesso - Applicabilità - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Esclusione - Diritto ai frutti indebitamente percepiti - Sussistenza - Limiti.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - EFFETTI - IN GENERE
Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 cod. civ. ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato; pertanto, poiché l'art. 535 cod. civ. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 534, Cod. Civ. art. 535, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)