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Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 01/06/1989 (Rv. 462954 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CIRCOSTANZE MERAMENTE IPOTIZZATE NELLA ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462954-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CIRCOSTANZE MERAMENTE IPOTIZZATE NELLA ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE DI RINVIO - ESCLUSIONE.*

La pronuncia di Cassazione per errore "in iudicando", con enunciazione del principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, non vincola il giudice medesimo in ordine alle circostanze che siano meramente ipotizzate, in via narrativa, da detta enunciazione, atteso che una preclusione al riesame si verifica solo con riguardo ai fatti che quel principio presupponga come pacifici o già accertati in Sede di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)