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Sez. L, Sentenza n. 11313 del 30/12/1994 (Rv. 489474 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Limiti - Principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - Carattere vincolante - Portata.
Stato
decisa il 1994-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489474-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Se al giudice di rinvio non è dato sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., al quale è comunque vincolato, ancorché non lo condivida, né gli è consentito adottare soluzioni confliggenti, sul piano logico e sotto il profilo giuridico, con quel principio, concretamente disattendendolo, egli ben può esaminare, senza preclusioni di sorta, ogni questione che si ponga come diversa e logicamente successiva rispetto all'ambito della decisione della Suprema Corte, e la cui soluzione non possa in alcun modo confliggere con il principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., implicando anzi l'adesione incondizionata del giudice di rinvio a tale principio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)