Sez. 1, Sentenza n. 1223 del 04/02/2000 (Rv. 533449 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzioni amministrative in materia di violazione del codice della strada - Verbale di accertamento munito di efficacia esecutiva - Opposizione avverso la cartella esattoriale - Competenza - Pretore (oggi giudice unico) - Sussistenza - Rito speciale ex art. 22 legge n. 689/81 - Applicabilità - Normativa ex art. 615 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il pretore (oggi giudice unico di tribunale) è competente a conoscere, con il rito speciale di cui agli articoli 22 e seg. della legge n. 689 del 1981 e non secondo le norme sull'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 cod.proc.civ., dell'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale emessa sulla base di verbale munito, ai sensi dell'articolo 203, terzo comma C.d.S., di efficacia esecutiva.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 203 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)