Sez. 1, Sentenza n. 5852 del 14/06/1999 (Rv. 527407 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni non comportanti sanzioni accessorie - Ordinanza ingiunzione "ex lege" n.689 del 1981 - Conseguente opposizione - Relativa competenza a conoscere del giudice di pace - Esclusione -Richiamo operato dall'art.205 del cod.strad. del 1992 al poi abrogato terzo comma dell'art.7 cod.proc.civ.- Irrilevanza - Competenza del Pretore - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
A seguito dell'abrogazione del D.M. 432/95 conv. In legge 834/95, il terzo comma dell'art.7 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art.17 legge 374/94, che attribuiva al giudice di pace la competenza nei limiti di valore di lire 30 milioni per le cause di opposizione alle ingiunzioni "ex lege" 689/81 che non comportassero applicazione di sanzioni accessorie, la suddetta norma abrogata non può essere ritenuta rimasta in vita neppure allorquando essa fosse richiamata in un diverso contesto normativo (vedi il richiamo operato in tema di violazione delle norme della circolazione stradale dall'art. 205 cod.strad. approvato con D.L.G. 30 aprile 1992 n.285). Ne deriva che rientra nella competenza del pretore la cognizione di tutte le opposizioni alle ingiunzioni "ex lege" n.689/81 emesse in tema di violazione della disciplina della circolazione stradale. Tale competenza sussiste anche quando l'opposizione sia rivolta contro l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella esattoriale, in mancanza della preventiva e tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Legge 21/11/1994 num. 374 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)