Sez. 1, Sentenza n. 5801 del 12/06/1999 (Rv. 527359 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cartella esattoriale notificata per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria - Titolo esecutivo - Ordinanza - ingiunzione ex art. 18 legge n. 689 del 1981 - Azione di accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione e del credito - Per pretesa inesistenza dell'ordinanza - ingiunzione - Competenza per materia del pretore ex art. 22 legge n. 689 del 1981 - Sussistenza - Anche nel caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 615 primo comma cod. proc. civ.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Con riferimento all'azione con la quale un soggetto, avendo ricevuto la notificazione di una cartella esattoriale, contenente l'invito a pagare una somma a titolo di sanzione pecuniaria inflittagli con un'ordinanza prefettizia ex legge n. 689 del 1981 (per infrazioni del codice della strada), convenga in giudizio il prefetto, il concessionario del servizio di riscossione ed il comune, per sentir dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione nei suoi confronti e del relativo credito, assumendo la pretesa inesistenza del titolo della relativa iscrizione a ruolo (nel presupposto che detta ordinanza fosse inesistente in quanto priva di sottoscrizione dell'autorità emanante), deve affermarsi la sussistenza della competenza per materia del pretore ex art. 22 di detta legge, poiché questo giudice, in forza di tale norma, è l'unico competente a decidere in ordine all'esistenza di quel titolo. Nè questa conclusione potrebbe mutare, qualora si qualificasse detta azione come un'opposizione all'esecuzione ex primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., poiché anche in tal caso, dovendosi pur sempre accertare la validità del titolo dell'esecuzione, il giudizio di merito sarebbe riconducibile alla suddetta competenza per materia e resterebbe irrilevante il criterio di competenza per valore.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)